Art. 2.

      1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono soppresse;

          b) all'articolo 8, comma 2, le parole: «e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono soppresse.